Non si può pronunziare l’interdizione o l’inabilitazione senza che si sia proceduto all’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando.
Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Può anche d’ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi 77 dell’interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni(1).
Dopo l’esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore provvisorio all’interdicendo o un curatore provvisorio all’inabilitando 422, 424, 427; 681, 716, 717, 719 c.p.c.(2).
Note
(1)
Non sussisterà la nullità della sentenza qualora si verifichi la mancata partecipazione del p.m. all’esame personale dell’interdicendo: sarà discrezionale la modulazione della partecipazione necessaria al processo da parte del p.m. stesso.
(2)
Il provvedimento di nomina del tutore o del curatore provvisorio, avente natura cautelare ed efficacia limitata nel tempo, ha natura cautelare di anticipazione della pronuncia definitiva di interdizione o di inabilitazione (si veda, ex multis, Cass. sez. II n. 9634/1994) mediante la costituzione medio tempore di un organo di tutela al quale affidare la cura della persona della cui capacità si discute, oltre all’amministrazione dei suoi beni.