Art. 424 – Tutela dell’interdetto e curatela dell’inabilitato

(1)Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti(2) e alla curatela degli inabilitati(3).

Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell’interdicendo e del curatore provvisorio dell’inabilitando a norma dell’articolo 419. Per l’interdicendo non si nomina il protutore provvisorio.

Nella scelta del tutore dell’interdetto e del curatore dell’inabilitato il giudice tutelare 344; 43, 45 individua di preferenza la persona più idonea all’incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell’articolo 408.

Note

(1)

Il comma è stato così sostituito dall’art. 7 della L. 9 gennaio 2004 n. 6 in vigore dopo 60 giorni dalla pubblicazione avvenuta in G.U. in data 19 gennaio 2004, n. 14. Il comma precedente così disponeva: “Nella scelta del tutore dell’interdetto e del curatore dell’inabilitato il giudice tutelare deve preferire il coniuge maggiore di età che non sia separato legalmente, il padre, la madre, un figlio maggiore di età o la persona eventualmente designata dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata”.

(2)

La disciplina prevista per la tutela dei minori si applica per l’amministrazione dei beni dell’interdetto, il quale inoltre è eccezionalmente ammesso a fare donazioni a favore dei discendenti ma solo in occasione delle loro nozze, e potrà continuare l’esercizio dell’impresa commerciale su autorizzazione (non del tribunale per i minorenni, ovviamente, ma) del tribunale ordinario.

(3)

La disciplina prevista per la curatela dei minori emancipati si applica anche per l’amministrazione dei beni dell’inabilitato, il quale potrà unicamente continuare (e non iniziare) l’esercizio di impresa, su autorizzazione del tribunale.

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