Art. 434 – Cessazione dell’obbligo tra affini

L’obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora 433 nn. 4 e 5 cessano 504:

1) quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze;

2) quando il coniuge, da cui deriva l’affinità 78, e i figli nati dalla sua unione con l’altro coniuge e i loro discendenti sono morti(1).

Note

(1)

L’obbligo alimentare tra affini sussiste in presenza di valido matrimonio (quindi non putativo) e cessa nei casi di scioglimento del vincolo matrimoniale, o con un nuovo matrimonio contratto dall’alimentando-creditore (ipotesi di cui al punto 1). Quanto all’ipotesi di cui al punto 2, si noti come l’obbligo alimentare permanga nel caso sopravvengano figli legittimi o loro discendenti.

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