Art. 436 – Obbligo tra adottante e adottato

L’adottante 291 deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori legittimi o naturali di lui 433 n. 3(1).

Note

(1)

L’articolo è stato così sostituito dall’art. 170 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
Il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ha totalmente parificato i figli naturali a quelli legittimi.

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