Art. 441 – Concorso di obbligati

Se più persone sono obbligate nello stesso grado, alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche 438.

Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l’onere in tutto o in parte l’obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore.

Se gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo 443 di somministrazione degli alimenti, provvede l’autorità giudiziaria secondo le circostanze 446(1).

Note

(1)

Nel concorso di coobbligati (in via parziaria, come si ritiene unanimemente in dottrina ed in giurisprudenza), anche di grado diverso, per la medesima obbligazione alimentare legale (non volontaria), dovrà aversi riguardo alle capacità economiche degli obbligati.
Nulla quaestio relativamente alla divisibilità dell’obbligazione; dubbi si pongono invece all’eventuale successivo regresso (ex art. 1299 del c.c.) nei confronti degli altri obbligati, da parte di chi avesse provveduto ai bisogni dell’alimentando: si ritiene possibile nel caso non si fosse trattato di un obbligato bensì di terzo.

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