Art. 444 – Adempimento della prestazione alimentare

L’assegno alimentare prestato secondo le modalità stabilite non può essere nuovamente richiesto, qualunque uso l’alimentando ne abbia fatto(1).

Note

(1)

Le ragioni sottese alla norma (la quale libera il debitore, adempiente secondo le modalità prescritte) sono quelle di libertà dell’alimentante diligente.

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