Art. 448 bis – Cessazione per decadenza dell’avente diritto dalla responsabilità genitoriale sui figli

(1)Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all’adempimento dell’obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all’articolo 463, possono escluderlo dalla successione.

Note

(1)

L’articolo è stato aggiunto dall’art. 1, comma IX della L. 10 dicembre 2012 n. 219.
Il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ha sostituito il termine potestà con “responsabilità genitoriale”.

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