Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio 43 nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi(1).
Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia 144 o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.
L’interdetto ha il domicilio del tutore.
Note
(1)
La Corte costituzionale ha dichiarato, con sentenza n. 17 del 14 luglio 1976, l’illegittimità dell’art. 45 co. I c.c., in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., nella parte in cui “in caso di separazione di fatto e al fine di determinare la competenza territoriale nel giudizio di separazione, prevede che la moglie, la quale abbia fissato altrove la propria residenza, conservi legalmente il domicilio del marito”.