Art. 450 – Pubblicità dei registri dello stato civile

I registri dello stato civile sono pubblici(1).

Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte(2).

Essi devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.

Note

(1)

La funzione pubblica della registrazione consiste nel certificare l’esistenza dei fatti rappresentati ai fini probatori, ed inoltre nel documentarli ufficialmente per la pubblicità dichiarativa nei confronti dei terzi (affinché vi sia, quindi, la conoscibilità legale) che possono, di tal guisa, prenderne visione presso gli uffici competenti.

(2)

L’estratto è una riproduzione di un atto (cd. e. per integrale) o di alcune sue parti essenziali (cd. e. per riassunto, in quanto riportante e indicazioni contenute nell’atto e nelle relative annotazioni).
Diversamente, i certificati sono attestazioni autonome con le quali si documentano fatti o qualità relative ai soggetti. Essi, unitamente agli estratti per riassunto, fanno fede fino a querela di falso circa la provenienza dell’attestazione e del fatto che essa derivi dai registri.
Gli estratti per copia integrale invece godono della stessa efficacia probatoria dell’originale.

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