Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso 221 c.p.c., di ciò che l’ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto 2700(1).
Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria 2697.
Le indicazioni estranee all’atto non hanno alcun valore 2739(2).
Note
(1)
Con tale norma si stabilisce che la contestazione della veridicità degli atti deve avvenire esclusivamente in sede processuale (mediante la procedura della querela di falso), essendo attribuita agli stessi la pubblica fede da parte dell’Ufficiale rogante (il quale, inoltre, ne verifica la conformità alla legge).
L’ufficiale attesta ciò che è avvenuto in sua presenza: per questo si parla di accertamento costitutivo.
(2)
Con “indicazioni estranee all’atto” son da intendersi quelle non ritenute essenziali ad substantiam.