Nessuna annotazione può essere fatta sopra un atto già iscritto nei registri se non è disposta per legge ovvero non è ordinata dall’autorità giudiziaria(1).
Note
(1)
L’annotazione è una forma di pubblicità accessoria, in quanto si esegue su atti già esistenti e normalmente segue altri tipi di registrazioni, cioè iscrizione e trascrizione (così Cian-Trabucchi).
In merito, risulta utile riportare il testo del fondamentale art. 102 (Procedure di annotazione) del d.P.R. 396/2000, il quale prevede:
“1. Le annotazioni disposte per legge od ordinate dall’autorità giudiziaria si eseguono per l’atto al quale si riferiscono, registrato negli archivi di cui all’articolo 10, direttamente e senza altra formalità dall’ufficiale dello stato civile di ufficio o su istanza di parte.
2. Le annotazioni che sono eseguite in base ad atti o provvedimenti dei quali è anche prescritta la registrazione negli archivi di cui all’articolo 10 devono essere precedute dalla detta registrazione.
3. In ogni caso nelle annotazioni occorre indicare, per la registrazione negli archivi di cui all’articolo 10, l’atto o il provvedimento in base al quale esse sono eseguite.
4. Le annotazioni sono datate e sottoscritte dall’ufficiale dello stato civile.
5. Le annotazioni apposte sugli atti iscritti vanno riportate su quelli trascritti a cura dell’ufficiale dello stato civile che le ha eseguite. In caso di più trascrizioni, l’annotazione si effettua soltanto sull’ultimo atto trascritto”.