Art. 455 – Efficacia della sentenza di rettificazione

La sentenza di rettificazione non può essere opposta a quelli che non concorsero a domandare la rettificazione, ovvero non furono parti in giudizio o non vi furono regolarmente chiamati 2909(1).

Note

(1)

Risulta fondamentale coordinare la disposizione con quanto previsto dall’art. 96 del d.P.R. 396/2000 (rubricato “Procedimento”): “1. Il tribunale può, senza particolari formalità, assumere informazioni, acquisire documenti e disporre l’audizione dell’ufficiale dello stato civile.
2. Il tribunale, prima di provvedere, deve sentire il procuratore della Repubblica e gli interessati e richiedere, se del caso, il parere del giudice tutelare.
3. Sulla domanda il tribunale provvede in camera di consiglio con decreto motivato”.
La disposizione citata richiama poi gli artt. 737 ss. c.p.c. (applicabili ove compatibili) nonché, limitatamente ai soggetti cui non può essere opposto il decreto di rettificazione, l’art. 455 del c.c..

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