La successione si apre(1) al momento della morte(2), nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto(3).
Note
(1)
L’apertura della successione indica che un patrimonio, a causa della morte di un soggetto, è rimasto privo di titolare, determinando la necessità che altri soggetti subentrino nei rapporti, attivi e passivi, che sopravvivono al de cuius.
(2)
Affinché si apra una successione mortis causa è necessario che si verifichi il decesso di un soggetto, ossia “la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo” ex art. 1 L. 29 dicembre 1993, n. 578. A quest’ultima viene equiparata la morte presunta, che può essere dichiarata dal Tribunale ove non si abbiano notizie di un soggetto da dieci anni (v. art. 58 e ss. c.c.).
La determinazione del momento esatto in cui avviene la morte del defunto consente di individuare i soggetti chiamati a succedere al de cuius. Presupposto della successione è, infatti, che i chiamati all’eredità sopravvivano al defunto. Qualora due persone siano morte e non vi sia possibilità di accertare quale delle due sia sopravvissuta, anche per un breve periodo, all’altra, tutte si considerano morte nello stesso momento (vd. art. 4 del c.c.).
(3)
Il luogo in cui si apre la successione non è quello in cui è avvenuta la morte, ma quello in cui il defunto aveva fissato l’ultimo domicilio, ossia il centro principale dei propri affari ed interessi.
Tale luogo rileva, principalmente, per individuare il Tribunale competente per le azioni ereditarie (v. art. 22 del c.p.c.) e per la tenuta del registro delle successioni, in cui vengono annotati gli atti e le dichiarazioni indicate dalla legge (v. artt. 52 e 53 disp. att. c.c.).