Art. 457 – Delazione dell’eredità

L’eredità si devolve per legge 565 c.c. o per testamento 587 c.c.(1).

Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria(2).

Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari 536 c.c.(3).

Note

(1)

Aperta la successione, occorre stabilire se quest’ultima verrà regolata dalle norme sulla successione legittima o testamentaria. Si parla in proposito di vocazione legittima o testamentaria.

(2)

Le norme sulla vocazione legittima hanno carattere residuale rispetto a quelle sulla vocazione testamentaria, trovando le prime applicazione solo ove manchi un testamento o quest’ultimo disponga soltanto di alcuni beni o laddove l’intero atto o singole disposizioni di esso siano invalide o inefficaci.

(3)

Il potere del de cuius di disporre per testamento è sottoposto a dei limiti: vi sono, infatti, dei soggetti, c.d. legittimari, a cui deve essere riservata una quota di patrimonio individuata dalla legge a secondo dei casi.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?