L’eredità si devolve per legge 565 c.c. o per testamento 587 c.c.(1).
Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria(2).
Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari 536 c.c.(3).
Note
(1)
Aperta la successione, occorre stabilire se quest’ultima verrà regolata dalle norme sulla successione legittima o testamentaria. Si parla in proposito di vocazione legittima o testamentaria.
(2)
Le norme sulla vocazione legittima hanno carattere residuale rispetto a quelle sulla vocazione testamentaria, trovando le prime applicazione solo ove manchi un testamento o quest’ultimo disponga soltanto di alcuni beni o laddove l’intero atto o singole disposizioni di esso siano invalide o inefficaci.
(3)
Il potere del de cuius di disporre per testamento è sottoposto a dei limiti: vi sono, infatti, dei soggetti, c.d. legittimari, a cui deve essere riservata una quota di patrimonio individuata dalla legge a secondo dei casi.