Art. 459 – Acquisto dell’eredità

L’eredità si acquista con l’accettazione 470 c.c.(1). L’effetto dell’accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione(2).

Note

(1)

Per l’acquisto della qualità di erede non è sufficiente la delazione ma è necessario che il chiamato accetti l’eredità.
L’accettazione può essere espressa o tacita (v. l’art. 475 e 476 del c.c.), semplice o beneficiata (v. l’art. 484 e ss. c.c.).
Per accettare l’eredità è necessario avere la capacità di agire, gli incapaci devono essere rappresentati o assistiti.

(2)

Gli effetti dell’accettazione dell’eredità retroagiscono a partire dal momento dell’apertura della successione, benché la prima avvenga successivamente alla seconda.

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