Il chiamato all’eredità(1) può(2) esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione(3).
Egli inoltre può(2) compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall’autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio(4).
Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell’eredità a norma dell’articolo 528.
Note
(1)
Benché la norma indichi il “chiamato all’eredità”, la stessa, in realtà, si riferisce al delato, ossia a colui che può accettare l’eredità ma non lo ha ancora fatto.
(2)
Trattasi di una facoltà del chiamato, non di un dovere, che ha ad oggetto l’amministrazione dell’eredità non ancora accettata.
Poiché il chiamato, agisce per tutelare un interesse proprio e non altrui, allo stesso non spetta alcun compenso per l’attività prestata, salvo il rimborso per le spese di amministrazione e di conservazione sostenute, qualora rinunci all’eredità (v. art. 461 del c.c.).
(3)
Posto che il chiamato all’eredità, al momento dell’apertura della successione, subentra immediatamente nel possesso giuridico dei beni del defunto, si ritiene che i poteri di cui all’art. 460 c.c. spettino a questo indipendentemente dal fatto che lo stesso abbia o meno il possesso materiale dei beni ereditari.
(4)
I poteri attributi dalla norma in commento trovano un limite preciso nel divieto di compiere atti di disposizione. Diversamente per il chiamato si realizzerebbe la decadenza dalla facoltà di rinunciare all’eredità o di accettare con beneficio di inventario. Al chiamato, di conseguenza, sarà consentito compiere esclusivamente gli atti di conservazione, di vigilanza e di amministrazione temporanea.
Qualora il chiamato intenda vendere i beni non conservabili o la cui conservazione sia eccessivamente dispendiosa, sarà necessaria l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente (v. artt. 747 e 748 del c.p.c.).