Art. 464 – Restituzione dei frutti

L’indegno è obbligato a restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l’apertura della successione(1).

Note

(1)

Posto che le condotte elencate dall’art. 463 del c.c. sono dolose, ossia sono compiute in maniera volontaria e cosciente dall’autore, quest’ultimo viene parificato al possessore di male fede. Deve, pertanto, restituire i frutti dell’eredità percepiti dal momento dell’apertura della successione e non dal momento della domanda giudiziale, come invece è tenuto a fare il possessore di buona fede (v. artt. 1147, 1148 del c.c.).
L’obbligo restitutorio si limita ai frutti effettivamente percepiti e non anche a quelli che l’indegno avrebbe potuto percepire usando la diligenza media (v. art. 1176 del c.c.).

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