Art. 465 – Indegnità del genitore

(1)Colui che è escluso per indegnità dalla successione 463 c.c. non ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli 467, i diritti di usufrutto 324 c.c. o di amministrazione 320 c.c. che la legge accorda ai genitori.

Note

(1)

I discendenti dell’indegno subentrano a quest’ultimo nella successione per rappresentazione. Tramite la norma in commento, si esclude che l’indegno, genitore del chiamato all’eredità per rappresentazione, possa amministrare i beni pervenuti al figlio dalla successione e abbia su questi il diritto di usufrutto legale.
Tali diritti vengono esercitati dal genitore non indegno o, in mancanza, da un curatore nominato ad hoc.

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