Art. 466 – Riabilitazione dell’indegno

(1)Chi è incorso nell’indegnità 463 c.c. è ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico 2699 c.c. o con testamento(2) 587 c.c..

Tuttavia l’indegno non espressamente abilitato, se è stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell’indegnità, è ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria(3).

Note

(1)

Il de cuius offeso, ove sia consapevole della causa di indegnità, può escluderne gli effetti, totalmente (v. art. 466 1 comma del c.c.) o soltanto in parte (v. art. 466 2 comma del c.c.), consentendo all’indegno di partecipare alla successione.

(2)

La riabilitazione può essere effettuata in forma espressa, ossia per testamento o per atto pubblico.
La disposizione deve contenere la volontà di riabilitare e la consapevolezza della sussistenza della causa di indegnità.
In caso di revoca del testamento, la singola disposizione che contiene la riabilitazione mantiene la propria efficacia ai sensi dell’art. 587 2 comma del c.c..

(3)

La riabilitazione c.d. tacita si verifica qualora il de cuius, pur conoscendo la causa di indegnità, disponga ugualmente un lascito in favore dell’indegno (v. art. 466 2 comma del c.c.).
In tali ipotesi i diritti successori dell’indegno sono circoscritti alla singola disposizione in suo favore e non all’intero asse ereditario. Non è, pertanto, consentito all’indegno che sia stato riabilitato tacitamente impugnare il testamento per violazione della propria quota di legittima.
A differenza della riabilitazione espressa, quest’ultima è revocabile.

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