La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi e naturali(1) nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può 463 o non vuole accettare l’eredità o il legato(2).
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto(3) per il caso in cui l’istituito non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale(4).
Note
(1)
Comma così modificato con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, in vigore dal 7 febbraio 2014.
(2)
La rappresentazione opera laddove sussistano due requisiti:
1) il chiamato diretto (c.d. rappresentato) sia figlio o fratello del de cuius;
2) il rappresentato non possa o non voglia accettare l’eredità perché premorto, indegno, assente o abbia rinunciato all’eredità.
Per effetto della rappresentazione, il discendente del rappresentato succede nello stesso luogo e grado del proprio ascendente.
L’istituto in commento trova applicazione anche nella successione dei legittimari.
(3)
La rappresentazione opera nella successione testamentaria a condizione che il testatore non abbia provveduto per le ipotesi di premorienza, assenza, indegnità o rinuncia, attraverso la nomina di un altro erede o legatario in luogo di quello che non può o non vuole accettare (c.d. sostituzione).
(4)
La rappresentazione non si applica al legato di usufrutto e a quelli di natura personale, quali il legato di uso (v. art. 1021 del c.c.), di abitazione (v. 1022 del c.c.) o di alimenti (v. 433 del c.c.).