(1)La rappresentazione ha luogo, nella linea retta 75 c.c., a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati anche adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto(2) del defunto, e, nella linea collaterale 75 c.c., a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto(3).
I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunciato all’eredità 479, 519 c.c. della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa 463 c.c.(4).
Note
(1)
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del presente articolo nella parte in cui esclude dalla rappresentazione il figlio naturale di chi, figlio o fratello del de cuius, non potendo o non volendo accettare, non lasci o non abbia discendenti legittimi (sent. n. 79/1969).
(2)
Comma così modificato con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, in vigore dal 7 febbraio 2014.
(3)
I soggetti che possono succedere per rappresentazione sono soltanto i discendenti dei figli nonché dei fratelli o delle sorelle del defunto.
(4)
Poiché i discendenti che succedono per rappresentazione fanno valere un proprio diritto, e non un diritto del delato anteriore, è possibile per questi rappresentare il soggetto rispetto al quale erano incapaci di succedere, indegni o alla cui successione abbiano rinunciato.