Art. 470 – Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d’inventario

(1)L’eredità può essere accettata puramente e semplicemente 475, 476 c.c. o col beneficio d’inventario 484 ss. c.c.(2).

L’accettazione col beneficio d’inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore 634 c.c.(3).

Note

(1)

L’accettazione dell’eredità è un negozio unilaterale non recettizio attraverso il quale il chiamato all’eredità acquista la qualità di erede con effetto dal momento dell’apertura della successione (v. art. 459 del c.c.).
All’accettazione non possono essere apposti termini o condizioni. Trattandosi, infatti, di un negozio puro, l’accettazione condizionata, a termine o parziale sarebbe nulla.
L’accettazione non è revocabile (semel heres, semper heres).
Di norma, per effetto dell’accettazione dell’eredità i patrimoni del defunto e dell’erede si confondono: l’erede, quindi, è chiamato a rispondere delle obbligazioni e dei pesi ereditari anche oltre il valore dei beni che gli sono pervenuti per successione (si parla in proposito di damnosa haereditas), salvo non vi sia stata accettazione con beneficio di inventario (v. artt. 484 ss. del c.c.).

(2)

L’accettazione con beneficio d’inventario è disciplinata dagli articoli 484 ss. del c.c..
L’effetto principale che consegue al beneficio di inventario consiste nell’evitare la confusione tra il patrimonio del de cuius e quello dell’erede (v. art. 490 del c.c.).
In genere l’accettazione beneficiata è una facoltà del chiamato, mentre per alcuni soggetti, ossia per i minori (v. art. 2 del c.c.), gli interdetti (v. art. 414 del c.c.), i minori emancipati (v. art. 390 ss. del c.c.), gli inabilitati (v. art. 415 ss. del c.c.), le persone giuridiche (v. art. 11 ss. del c.c.), le associazioni (v. art. 14 ss. del c.c.), le fondazioni (v. art. 14 ss. del c.c.) e gli enti non riconosciuti (v. art. 36 ss. del c.c.), è invece obbligatoria. Si vedano in proposito gli articoli 471, 472, 473 del c.c.. Per l’erede legittimario che voglia esercitare l’azione di riduzione di legittima nei confronti di chi non sia un coerede è, invece, un onere (v. art. 564 del c.c.).

(3)

Ai sensi dell’art. 634 del c.c. è nulla la condizione apposta dal testatore mediante cui si vieti di accettare l’eredità con beneficio di inventario.

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