(1)(2)L’accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche (3) o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d’inventario(4).
Il presente articolo non si applica alle società 13, 2247 c.c..
Note
(1)
L’articolo è stato sostituito dalla L. 22 giugno 2000, n. 192.
(2)
Ove l’accettazione dell’eredità devoluta alle persone giuridiche, alle associazioni, alle fondazioni e agli enti non riconosciuti non avvenga col beneficio di inventario, la stessa si considera priva di effetti, sia come accettazione semplice che beneficiata. Le persone giuridiche, le associazioni, le fondazioni e gli enti non riconosciuti non acquistano, pertanto, la qualità di erede per effetto dell’accettazione semplice fatta in loro nome e per loro conto.
(3)
La norma si applica sia alle persone giuridiche private (v. artt. 1 ss. D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, nt. sub art. 12 del c.c.) che pubbliche (v. art. 11 del c.c.).
Ai sensi dell’art. 586 del c.c. lo Stato, ove acquisti l’eredità per mancanza di altri eredi legittimi, risponde dei debiti ereditari e dei legati entro il valore dei beni ricevuti.
(4)
La L. 7 dicembre 2000, n. 383 sulla “Disciplina delle associazioni di promozione sociale” prevede all’art. 5:
“1. Le associazioni di promozione sociale prive di personalità giuridica possono ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l’obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall’atto costitutivo e dallo statuto.
2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.”