(1)L’accettazione può essere espressa 475 c.c. o tacita 476, 477, 478 c.c..
Note
(1)
L’accettazione dell’eredità pura e semplice può essere sia espressa che tacita, a differenza di quella con beneficio di inventario che può essere soltanto espressa, vista la procedura formale prevista dall’ art. 484 c.c..