Art. 476 – Accettazione tacita

(1)(2)L’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede 460, 477, 478, 527, 2648.

Note

(1)

Si definisce tacita l’accettazione che avviene a seguito di atti che presuppongono la concreta ed effettiva volontà di accettare l’eredità pur in assenza di una dichiarazione esplicita in tal senso.
L’onere di dimostrare che un determinato atto implica accettazione tacita spetta a chi lo afferma.

(2)

Costituiscono esempi di accettazione tacita i seguenti atti: il pagamento da parte del chiamato dei debiti ereditari con denaro dell’eredità, il compimento di atti di disposizione di beni ereditari, la presentazione della domanda giudiziale di divisione ereditaria e le volture catastali dei beni appartenenti al de cuius. Si vedano, inoltre, gli artt. 477 e 478 del c.c..
Al contrario non rientrano tra gli atti a cui si può attribuire tale valore quelli conservativi, di vigilanza e di ordinaria amministrazione di cui all’art. 460 del c.c. (es. la denuncia di successione e il pagamento della relativa imposta).

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