(1)(2)La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione 459, 519 ss. c.c..
Note
(1)
Secondo la dottrina agli artt. 477 e 478 del c.c. vengono elencate ipotesi tipiche di accettazione tacita.
La giurisprudenza, invece, parla in proposito di accettazione presunta che, a differenza di quanto previsto per l’accettazione tacita, prescinde dalla dimostrazione della sussistenza in capo al chiamato della volontà di accettare di cui all’art. 476 del c.c..
(2)
Qualora la rinuncia avvenga a titolo gratuito o a favore di tutti gli altri chiamati, non si ha accettazione tacita perchè l’eredità sarebbe stata devoluta a tali soggetti a prescindere dalla manifestazione di volontà del rinunciante (v. art. 519 del c.c.).