Art. 479 – Trasmissione del diritto di accettazione

Se il chiamato all’eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi 459 c.c.(1).

Se questi non sono d’accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l’eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato(2).

La rinunzia all’eredità propria del trasmittente include rinunzia all’eredità che al medesimo è devoluta 468, 519 ss. c.c.(3).

Note

(1)

La norma in commento si applica qualora il chiamato all’eredità (c.d. trasmittente) muoia dopo l’apertura della successione di un altro soggetto ma prima di averla accettata. Il diritto di accettare l’eredità del primo de cuius entra a far parte del patrimonio del trasmittente e, al decesso di questo, è ricompreso tra i diritti sui quali si apre la successione.

(2)

Se gli eredi del trasmittente sono più d’uno, ciascuno è libero di accettare o meno l’eredità trasmessa dal primo de cuius. Dei debiti e pesi ereditari dell’eredità del primo defunto, rispondono soltanto coloro che hanno accettato l’eredità di questi.

(3)

Mentre è consentito rinunciare all’eredità del primo defunto e accettare l’eredità del trasmittente, non è ammesso il contrario. Per accettare l’eredità del primo defunto è indispensabile aver accettato l’eredità del trasmittente poichè il diritto di accettare la prima consegue dall’accettazione della seconda.

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