Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni 481, 485, 487, 525, 2946 c.c.(1).
Il termine decorre dal giorno dell’apertura della successione 456 c.c. e, in caso d’istituzione condizionale 633 ss. c.c., dal giorno in cui si verifica la condizione 1353, 1359, 2935 c.c.(2). In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa(3).
Il termine non corre per i chiamati ulteriori 688 c.c., se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno 525 c.c.(4).
Note
(1)
Il diritto di accettare l’eredità è soggetto al termine di prescrizione ordinario di dieci anni (v. art. 2946 del c.c.).
(2)
Tale termine decorre dal momento dell’apertura della successione, ossia dalla morte del de cuius (v. art. 456 del c.c.), coerentemente alla necessità di assicurare la continuità tra la persona del defunto e quella di chi acquista l’eredità.
Qualora, invece, l’istituzione di erede sia condizionata, il termine di prescrizione inizia a decorrere solo dal momento in cui si verifica la condizione. In tale ipotesi la vocazione (v. art. 457 del c.c.) e la delazione (v. art. 457 del c.c.) non coincidono temporalmente.
(3)
Comma così modificato dall’art. 69, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(4)
Di norma, anche per i soggetti che sono chiamati alla successione del defunto solo nel caso in cui i primi chiamati non possano o non vogliano accettare l’eredità (c.d. chiamati ulteriori), il termine di prescrizione per l’accettazione dell’eredità, decorre dal momento dell’apertura della successione.
Fa eccezione l’ipotesi in cui il primo chiamato abbia già accettato e acquistato l’eredità che successivamente sia venuta meno: per esempio quando l’accettazione sia stata annullata per violenza o dolo (v. art. 482 del c.c. , o sia stato scoperto un testamento successivo).
In questi casi il termine di prescrizione per gli ulteriori chiamati decorre dal momento in cui la delazione a loro favore è divenuta attuale (es.: dalla sentenza di annullamento dell’accettazione).