Art. 487 – Chiamato all’eredità che non è nel possesso di beni

(1)Il chiamato all’eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare col beneficio d’inventario 484 c.c. fino a che il diritto di accettare non è prescritto 480 c.c.(2).

Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l’inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall’autorità giudiziaria a norma dell’articolo 485(3); in mancanza, è considerato erede puro e semplice 476, 488 c.c.(4).

Quando ha fatto l’inventario non preceduto da dichiarazione d’accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell’inventario; in mancanza, il chiamato perde il diritto di accettare l’eredità(5).

Note

(1)

La norma non si applica al legittimario pretermesso, ossia al legittimario che sia stato escluso dalla successione. Tale soggetto, non essendo chiamato all’eredità, non ha infatti il potere di accettare.

(2)

Il termine di prescrizione è decennale (v. art. 480 del c.c.).

(3)

La proroga può essere concessa dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, se l’inventario è stato iniziato ma non ancora completato. Non può eccedere i tre mesi, salvo che si verifichino gravi circostanze.

(4)

Il chiamato che non è nel possesso dei beni ereditari, dopo aver fatto la dichiarazione di cui all’art. 484 del c.c., ha a disposizione tre mesi, salvo proroga, per terminare l’inventario. In caso contrario, analogamente a quanto previsto dall’art. 485 del c.c., viene considerato erede puro e semplice.

(5)

Il chiamato all’eredità che non è nel possesso dei beni ereditari, ove abbia compiuto le operazioni di inventario, ha quaranta giorni dalla fine delle stesse per dichiarare se intende o meno accettare l’eredità con beneficio di inventario. Ove non rispetti tale termine, il chiamato si considera erede puro e semplice.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?