I minori 2 c.c., gli interdetti 414 c.c. e gli inabilitati 415 c.c. non si intendono decaduti dal beneficio d’inventario 471, 472 c.c., se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d’interdizione o d’inabilitazione 431 c.c., qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione(1).
Note
(1)
Quando il chiamato all’eredità sia minore, interdetto o inabilitato l’eredità deve essere accettata con il beneficio di inventario, a norma degli articoli 471 e 472 del c.c.. Per tali soggetti non operano le decadenze di cui agli articoli 485 e 487 del c.c. La possibilità di accettare l’eredità con il beneficio di inventario viene meno se, entro un anno dal compimento della maggior età o dalla cessazione dello stato di incapacità, non siano state rispettate le norme di cui agli articoli 484 ss. del c.c..
Resta salvo il termine di prescrizione di cui all’art. 480 del c.c..