L’effetto del beneficio d’inventario consiste nel tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede 2830, 2941 n.5 c.c..
Conseguentemente:
1) l’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte 448 c.c.(1);
2) l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti 564, 586 2 c.c.(2);
3) i creditori dell’eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell’erede 495, 499, 502 c.c.(3). Essi però non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni, secondo le disposizioni del capo seguente 512 ss. c.c., se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che l’erede decada(4) dal beneficio d’inventario 493, 494, 505, 564 c.c. o vi rinunzi(5).
Note
(1)
Alla morte del de cuius si estinguono gli obblighi che vengono meno con la morte (es. gli alimenti), mentre l’erede conserva i restanti diritti e obblighi che aveva verso il de cuius (es. diritto di credito per risarcimento del danno)
Diversamente, in caso di accettazione pura e semplice, tali rapporti obbligatori si sarebbero estinti per confusione (v. art. 1253 del c.c.).
(2)
L’erede risponde dei debiti e dei pesi ereditari nei limiti di quanto ricevuto, ossia intra vires. Se il patrimonio non è sufficientemente capiente, i creditori del defunto, ancora non soddisfatti, non possono aggredire il patrimonio dell’erede.
(3)
I creditori del defunto possono soddisfarsi sul patrimonio del de cuius, con diritto di preferenza rispetto ai creditori dell’erede. Ove tuttavia il patrimonio ereditario sia insufficiente non possono agire contro quello personale dell’erede.
(4)
Si ha decadenza dal beneficio di inventario nelle seguenti ipotesi:
– alienazione di beni ereditari senza autorizzazione ( v. art. 493 del c.c.);
– omissioni o infedeltà nell’inventario (v. art. 494 del c.c.);
– inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 505 del c.c..
(5)
Solo all’art. 490 del c.c. si fa riferimento alla possibilità per l’erede di rinunciare al beneficio di inventario. La legge non prevede una forma per tale atto: secondo alcuni, per il principio generale di libertà delle forme, non vi sarebbe alcun requisito, secondo altri la rinuncia dovrebbe avvenire con la medesima forma prevista per l’accettazione beneficiata (v. art. 484 del c.c.).