Art. 495 – Pagamento dei creditori e legatari

Trascorso un mese dalla trascrizione prevista nell’articolo 484 o dall’annotazione disposta nello stesso articolo per il caso che l’inventario sia posteriore alla dichiarazione, l’erede, quando i creditori o legatari non si oppongono 498 c.c. ed egli non intende promuovere la liquidazione a norma dell’articolo 503, paga i creditori e i legatari 649 ss. c.c. a misura che si presentano, salvi i loro diritti di poziorità 499, 503, 2741, 2830 c.c.(1).

Esaurito l’asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno soltanto diritto di regresso contro i legatari, ancorché di cosa determinata appartenente al testatore 649 c.c., nei limiti del valore del legato(2).

Tale diritto si prescrive in tre anni dal giorno dell’ultimo pagamento, salvo che il credito sia anteriormente prescritto 2934 c.c..

Note

(1)

I creditori dell’eredità e i legatari possono essere soddisfatti in diversi modi:
– 1) se nel termine di un mese dalla trascrizione della dichiarazione di cui all’art. 484 del c.c. o dall’annotazione dell’inventario i creditori o i legatari fanno opposizione, si procede con la liquidazione concorsuale, secondo le modalità indicate dall’art. 498 del c.c.;
– 2) se entro il medesimo termine, i creditori o i legatari non fanno opposizione, la liquidazione avviene individualmente: l’erede procede al pagamento dei creditori nell’ordine in cui questi si presentano. Tuttavia, in caso di presentazione nello stesso momento, viene preferito chi è assistito da privilegio, pegno o ipoteca. A prescindere dall’opposizione dei creditori, l’erede può scegliere di seguire la procedura di cui al punto 1) per liberarsi da ogni responsabilità;
– 3) l’erede può, infine, scegliere di rilasciare i beni ai creditori e legatari (v. art. 503 del c.c.).
Il mancato rispetto dei termini di cui ai punti n. 1) e 2), secondo alcuni, comporta la decadenza dal beneficio di inventario, secondo altri, determina l’obbligo di risarcire il danno cagionato.

(2)

Ove la liquidazione sia stata individuale, a norma dell’articolo in commento, i creditori e i legatari rimasti insoddisfatti hanno azione di regresso nei confronti dei soli legatari (nei limiti del valore del legato) e non anche verso i creditori interamente soddisfatti.

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