(1)L’erede ha l’obbligo di rendere conto 263 c.p.c. della sua amministrazione ai creditori e ai legatari, i quali possono fare assegnare un termine all’erede 2946 ss. c.c., 749 c.p.c., 109, 178 disp. att.(2).
Note
(1)
Al termine della procedura di liquidazione, l’erede ha l’obbligo di rendere conto della propria amministrazione, qualora i creditori e i legatari non siano stati pagati per intero.
Oggetto del rendiconto sono le somme ricavate dalla vendita dei beni ereditari, i pagamenti effettuati ai creditori e ai legatari, le spese della procedura e le somme spettanti all’erede quale creditore del defunto.
(2)
Il termine entro cui procedere al rendiconto, in caso di disaccordo delle parti, viene fissato dal giudice del luogo in cui si è aperta la successione (v. art. 456 del c.c.). Si segue la procedura di cui all’art. 749 del c.p.c..