Art. 497 – Mora nel rendimento del conto

L’erede non può essere costretto al pagamento con i propri beni, se non quando è stato costituito in mora 1219 c.c.(1) a presentare il conto e non ha ancora soddisfatto a quest’obbligo 496 c.c.(2).

Dopo la liquidazione del conto, non può essere costretto al pagamento con i propri beni se non fino alla concorrenza delle somme di cui è debitore 263 c.c.(3).

Note

(1)

E’ a tal fine necessario, oltre alla costituzione in mora, anche il decorso del termine fissato ex art. 496 c.c..

(2)

Il primo comma disciplina le conseguenze della mora nella presentazione del rendiconto di cui all’art. 496 del c.c..
Secondo alcuni, in tale ipotesi, si avrebbe la decadenza dal beneficio di inventario, mentre secondo altri l’assunzione della responsabilità illimitata per il pagamento dei debiti ereditari sarebbe limitata fino alla presentazione del conto. Vi è, infine, chi ritiene che si verificherebbe il venir meno della sola responsabilità cum viribus hereditatis e non anche di quella intra vires hereditatis: l’erede potrebbe cioè essere chiamato a rispondere con i propri beni seppur nei limiti del valore dell’eredità.

(3)

Successivamente alla presentazione del rendiconto e alla sua liquidazione, l’erede è chiamato a rispondere dei debiti ereditari solo entro il valore delle somme di cui è debitore verso l’eredità.
I creditori e i legatari che non hanno approvato il conto possono contestarlo.

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