Art. 498 – Liquidazione dell’eredità in caso di opposizione

(1)Qualora entro il termine indicato nell’articolo 495 gli sia stata notificata(2) opposizione da parte di creditori o di legatari530, 2906 c.c., l’erede non può eseguire pagamenti 502 c.c., ma deve provvedere alla liquidazione dell’eredità nell’interesse di tutti i creditori e legatari 499, 502, 503 c.c.(3).

A tal fine egli, non oltre un mese dalla notificazione dell’opposizione, deve, a mezzo di un notaio del luogo dell’aperta successione, invitare i creditori e i legatari a presentare, entro un termine stabilito dal notaio stesso e non inferiore a giorni trenta 504 c.c., le dichiarazioni di credito 505, 507 c.c.(4).

L’invito è spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza ed è pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia 501, 505, 506, 530 c.c.(5)(6).

Note

(1)

La c.d. liquidazione concorsuale di cui agli articoli 498 ss. del c.c. si realizza attraverso le seguenti fasi:
a) formazione dello stato passivo (v. art. 498 c. 2 e 3 del c.c.);
b) liquidazione dell’attivo (v. art. 491 del c.c.);
c) formazione dello stato di graduazione (v. art. 492 del c.c.);
d) pagamento dei debiti ereditari (v. art. 502 del c.c.).

(2)

Non è prevista una forma particolare per l’opposizione che, di conseguenza, può essere anche verbale. E’ sufficiente che essa venga portata a conoscenza dell’erede.

(3)

Si fa luogo alla liquidazione concorsuale di cui agli articoli 498 ss. del c.c. qualora:
– i creditori e i legatari abbiano fatto opposizione entro il termine di cui all’art. 495 del c.c.;
– l’erede beneficiato, pur in assenza di opposizione, scelga tale modalità per soddisfare i creditori e i legatari (v. art. 503 del c.c.).
In caso di opposizione tardiva, l’erede non è tenuto ad avviare la procedura in commento ma solo a preferire i creditori che si siano opposti, pena il risarcimento del danno a questi cagionato.

(4)

Tale passaggio rappresenta la prima fase della liquidazione concorsuale (v. nt. n. 1 lett. a).
L’erede deve, entro un mese dalla notifica dell’opposizione o prima della liquidazione laddove la procedura venga attivata in mancanza di opposizione, invitare a mezzo di un notaio i creditori e i legatari a presentare entro un termine non inferiore a trenta giorni le dichiarazioni di credito.
Ove l’erede provveda a tale incombente scaduto il termine di trenta giorni dall’opposizione, lo stesso si considera decaduto dal beneficio di inventario.

(5)

La L. 24 novembre 2000, n. 340 (Legge di semplificazione 1999) ha abolito i fogli degli annunzi legali delle province, prevedendo quale unica forma di pubblicità la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(6)

Successivamente alla pubblicazione non è possibile per i creditori dell’eredità promuovere procedure esecutive. Quelle già intraprese possono essere continuate. In tale caso il prezzo ottenuto serve a soddisfare,, prima, i creditori privilegiati e ipotecari, poi, quelli inseriti nello stato di graduazione di cui all’art. 499 del c.c., nell’ordine in esso stabilito.

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