Scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito, l’erede provvede, con l’assistenza del notaio, a liquidare le attività ereditarie 498 c.c. facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie 493 c.c., 747, 478 c.p.c.. Se l’alienazione ha per oggetto beni sottoposti a privilegio 2745 ss. c.c. o a ipoteca 2808c.c.(1), i privilegi non si estinguono, e le ipoteche non possono essere cancellate 2882 ss. c.c. sino a che l’acquirente non depositi il prezzo nel modo stabilito dal giudice o non provveda al pagamento dei creditori collocati nello stato di graduazione previsto dal comma seguente 2885 c.c.(2) .
L’erede forma, sempre con l’assistenza del notaio(3), lo stato di graduazione 506 c.c.. I creditori sono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione 2741 c.c.. Essi sono preferiti ai legatari. Tra i creditori non aventi diritto a prelazione l’attivo ereditario è ripartito in proporzione dei rispettivi crediti 495, 501 c.c.(4).
Qualora, per soddisfare i creditori, sia necessario comprendere nella liquidazione anche l’oggetto di un legato di specie 649 ss. c.c., sulla somma che residua dopo il pagamento dei creditori il legatario di specie è preferito agli altri legatari(5).
Note
(1)
Benché non espressamente previsto, la norma si applica anche ai beni sottoposti a pegno (v. art. 2784 del c.c.).
(2)
Al primo comma dell’art. 499 del c.c. viene descritta la seconda fase della procedura di liquidazione concorsuale, ossia quella che ha per oggetto la liquidazione delle attività ereditarie. L’erede, assistito dal notaio e autorizzato dal giudice ai sensi dell’art. 493 del c.c., procede alla vendita dei beni ereditari. Per i beni oggetto di privilegio ed ipoteca è necessario che il prezzo ottenuto venga depositato con le modalità indicate dal giudice al momento della concessa autorizzazione. Solo dopo tale adempimento, le cause di prelazione sul bene si estinguono.
(3)
Il notaio, in questa fase, esercita funzioni di controllo nell’interesse dei creditori e di eventuali coeredi assenti.
(4)
L’ordine di preferenza dei creditori è il seguente:
– creditori che godono di una causa di prelazione (privilegio, pegno e ipoteca);
– creditori che non godono di una causa di prelazione;
– i legatari.
(5)
Ove i beni ereditari non siano sufficienti per soddisfare i creditori, vengono liquidati anche i beni oggetto di legati di specie. Se all’esito della procedura residua una parte del prezzo realizzato dalla vendita di questi, tale rimanenza spetta al legatario, posto che questi era divenuto proprietario del bene.