Art. 50 – Immissione nel possesso temporaneo dei beni

Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l’assenza 730 c.p.c., il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l’apertura degli atti di ultima volontà dell’assente 587, se vi sono.

Coloro che sarebbero eredi testamentari 592 c.c. o legittimi 587, 565, se l’assente fosse morto nel giorno a cui risale l’ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi 479 possono domandare l’immissione nel possesso temporaneo dei beni 52 ss. .

I legatari 588, i donatari 769 e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell’assente possono domandare di essere ammessi all’esercizio temporaneo di questi diritti 63 co. II, 64.

Coloro che per effetto della morte dell’assente sarebbero liberati da obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati dall’adempimento di esse, salvo che si tratti delle obbligazioni alimentari previste dall’articolo 434 51, 63 co. 3, 448.

Per ottenere l’immissione nel possesso, l’esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni si deve dare cauzione nella somma determinata dal tribunale 119 c.p.c.; se taluno non sia in grado di darla, il tribunale può stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualità delle persone e alla loro parentela con l’assente.

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