Art. 503 – Liquidazione promossa dall’erede

Anche quando non vi è opposizione di creditori o di legatari, l’erede può valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti 495, 504 c.c.(1).

Il pagamento fatto a creditori privilegiati o ipotecari non impedisce all’erede di valersi di questa procedura 498, 505 c.c.(2).

Note

(1)

A prescindere dall’opposizione dei creditori di cui all’art. 498 ss. c.c., l’erede può avvalersi della procedura di liquidazione concorsuale per limitare la sua responsabilità.

(2)

Il pagamento dei creditori ipotecari o privilegiati non fa venir meno la facoltà dell’erede di cui al primo comma dell’art. 503 del c.c.. Al contrario, il pagamento dei creditori non privilegiati preclude tale possibilità, obbligando l’erede a procedere con la liquidazione individuale.

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