Se vi sono più eredi con beneficio d’inventario 510 c.c., ciascuno può promuovere la liquidazione(1) 503 c.c.; ma deve convocare i propri coeredi davanti al notaio nel termine che questi ha stabilito per la dichiarazione dei crediti(2) 498, 498, 510 c.c.. I coeredi che non si presentano sono rappresentati 1387 nella liquidazione dal notaio.
Note
(1)
La norma fa riferimento alla liquidazione concorsuale ex art. 498 ss. del c.c..
(2)
La scelta se procedere con la liquidazione individuale o concorsuale spetta all’erede che per primo agisce. Gli altri coeredi devono essere convocati avanti al notaio entro il termine da questi stabilito per la dichiarazione dei crediti, pena l’invalidità della procedura e l’obbligo per l’erede che ha agito per primo di risarcire l’eventuale danno provocato agli altri coeredi.