Art. 505 – Decadenza dal beneficio

L’erede che, in caso di opposizione, non osserva le norme stabilite dall’articolo 498 o non compie la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine stabilito dall’articolo 500, decade dal beneficio d’inventario 490, 493, 494, 509 c.c..

Parimenti decade dal beneficio d’inventario l’erede che, nel caso previsto dall’art. 503, dopo l’invito ai creditori di presentare le dichiarazioni di credito, esegue pagamenti prima che sia definita la procedura di liquidazione o non osserva il termine che gli è stato prefisso a norma dell’articolo 500(1).

La decadenza non si verifica quando si tratta di pagamenti a favore di creditori privilegiati o ipotecari 503(2).

In ogni caso la decadenza dal beneficio d’inventario può essere fatta valere solo dai creditori del defunto e dai legatari 509 c.c.(3).

Note

(1)

L’elencazione contenuta nella norma in commento è tassativa, si applica quindi alle sole ipotesi espressamente contemplate.

(2)

Non si ha decadenza qualora l’erede abbia pagato i creditori ipotecari o privilegiati. L’eccezione si giustifica in ragione del fatto che tali creditori godono di una causa di prelezione che li avrebbe comunque favoriti rispetto agli altri.

(3)

Si ritiene che la previsione in materia di legittimazione abbia applicazione generale, ossia valga per tutti i casi di decadenza dal beneficio di inventario e non solo per le ipotesi indicate all’art. 505 del c.c..

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