Art. 506 – Procedure individuali

Eseguita la pubblicazione prescritta dal terzo comma dell’articolo 498, non possono essere promosse procedure esecutive(1) a istanza dei creditori(2). Possono tuttavia essere continuate quelle in corso, ma la parte di prezzo che residua dopo il pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari deve essere distribuita in base allo stato di graduazione previsto dall’articolo 499.

I crediti a termine diventano esigibili 1186 c.c.(3). Resta tuttavia il beneficio del termine, quando il credito è munito di garanzia reale su beni la cui alienazione non si renda necessaria ai fini della liquidazione, e la garanzia stessa è idonea ad assicurare il soddisfacimento integrale del credito.

Dalla data di pubblicazione dell’invito ai creditori previsto dal terzo comma dell’art. 498 è sospeso il decorso degli interessi dei crediti chirografari 1282 c.c.. I creditori tuttavia hanno diritto, compiuta la liquidazione, al collocamento degli interessi sugli eventuali residui.

Note

(1)

E’ però consentito procedere con azioni di accertamento, di condanna e con la procedura di fallimento. Può, altresì, essere richiesto il sequestro conservativo (v. art. 2905 del c.c.).

(2)

Il divieto vale anche per i legatari (v. art. 649 del c.c.).

(3)

I crediti sottoposti a termine non ancora scaduto divengono immediatamente esigibili.

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