Le spese dell’apposizione dei sigilli, dell’inventario e di ogni altro atto dipendente dall’accettazione con beneficio d’inventario(1)sono a carico dell’eredità 461, 484, 712 c.c.(2).
Note
(1)
Sono a carico dell’eredità, oltre alle spese per l’apposizione dei sigilli e dell’inventario, anche quelle per l’amministrazione e la liquidazione del patrimonio ereditario e il compenso del notaio.
(2)
Tali spese vanno rimborsate all’erede prima di eseguire il pagamento dei creditori e dei legatari.
All’erede non spetta alcun compenso per l’opera prestata in quanto agisce nel proprio interesse.