Art. 511 – Spese

Le spese dell’apposizione dei sigilli, dell’inventario e di ogni altro atto dipendente dall’accettazione con beneficio d’inventario(1)sono a carico dell’eredità 461, 484, 712 c.c.(2).

Note

(1)

Sono a carico dell’eredità, oltre alle spese per l’apposizione dei sigilli e dell’inventario, anche quelle per l’amministrazione e la liquidazione del patrimonio ereditario e il compenso del notaio.

(2)

Tali spese vanno rimborsate all’erede prima di eseguire il pagamento dei creditori e dei legatari.
All’erede non spetta alcun compenso per l’opera prestata in quanto agisce nel proprio interesse.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?