Art. 513 – Separazione contro i legatari di specie

I creditori del defunto(1) possono esercitare la separazione anche rispetto ai beni che formano oggetto di legato di specie 649, 756 c.c.(2).

Note

(1)

Tale diritto spetta solo ai creditori, non ai legatari.

(2)

Benchè attraverso il legato di specie, ossia quello che ha ad oggetto beni determinati o diritti che fanno parte del patrimonio del de cuius, la proprietà si trasferisca al legatario al momento della morte del testatore (v. art. 649 c. 2 del c.c.), i creditori del defunto hanno il diritto di ottenere la separazione anche su tali beni e diritti. In tale ipotesi al legatario di specie è consentito chiedere la separazione su altri beni del defunto per ottenere il valore equivalente al proprio legato di specie, con preferenza sui legatari non separatisti e sui creditori dell’erede.

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