(1)I creditori e i legatari che hanno esercitato la separazione hanno diritto di soddisfarsi sui beni separati a preferenza dei creditori e dei legatari che non l’hanno esercitata, quando il valore della parte di patrimonio non separata sarebbe stato sufficiente a soddisfare i creditori e i legatari non separatisti(2).
Fuori di questo caso, i creditori e i legatari non separatisti possono concorrere con coloro che hanno esercitato la separazione; ma, se parte del patrimonio non è stata separata, il valore di questa si aggiunge al prezzo dei beni separati per determinare quanto spetterebbe a ciascuno dei concorrenti, e quindi si considera come attribuito integralmente ai creditori e ai legatari non separatisti(3) 54.
Quando la separazione è esercitata dai creditori e legatari, i creditori sono preferiti ai legatari. La preferenza è anche accordata, nel caso previsto dal comma precedente, ai creditori non separatisti di fronte ai legatari separatisti 756 c.c.(4).
Restano salve in ogni caso le cause di prelazione 2721, 2741 ss. c.c.(5).
Note
(1)
La separazione si chiede per i beni mobili con le formalità previste dall’art. 517 del c.c., per quelli immobili ai sensi dell’art. 518 del c.c.. Ottenuta la separazione, possono verificarsi due distinte situazioni a seconda che il patrimonio sia o meno sufficiente per il pagamento di tutti i debiti ereditari, per cui si veda nt. 2 (prima ipotesi), nt. 3 (seconda ipotesi).
(2)
Prima ipotesi: si verifica quando il patrimonio del defunto è sufficiente per pagare tutti i debiti ereditari. I creditori separatisti possono soddisfarsi per intero sui beni separati, quelli non separatisti concorrono con quelli personali dell’erede sui restanti beni.
Esempio: il patrimonio ereditario vale 100 e vi sono tre creditori del de cuius (Tizio, Caio e Sempronio), ciascuno per un valore di 30, e un creditore dell’erede, Mevio, il cui credito è pari a 50. Qualora solo Tizio abbia chiesto la separazione sui beni del defunto:
– Tizio può soddisfarsi sui beni separati, ossia per l’intero ammontare del suo credito (30);
– Caio e Sempronio concorrono con Mevio sui restanti 70, ma nessuno dei tre ottiene soddisfazione integrale in quanto i crediti complessivi (30+30+50=110) sono superiori al valore dei beni non separati (100-30=70).
In questo caso il maggior favore riservato ai creditori separatisti rispetti a quelli non separatisti si spiega col fatto che i primi sono stati diligenti e hanno tutelato i propri interessi facendo ricorso all’istituto in esame, i secondi, invece, non lo hanno fatto.
(3)
Seconda ipotesi: si verifica quando il patrimonio del defunto non è sufficiente per pagare tutti i debiti ereditari. I creditori separatisti subiscono il concorso con quelli non separatisti nella liquidazione del ricavato ottenuto dalla vendita dei beni separati, da cui vengono però esclusi i creditori personali dell’erede. Questi ultimi possono concorrere con i non separatisti solo sul valore dei beni non separati.
Esempio: il patrimonio ereditario vale 90 e vi sono tre creditori del de cuius (Tizio, Caio e Sempronio), ciascuno per un valore di 40 e un creditore dell’erede, Mevio, il cui credito è pari a 50. Qualora solo Tizio abbia chiesto la separazione sui beni del defunto, occorre procedere alla somma tra il valore dei beni separati e non separati (40+50=90), tale valore va diviso per il numero dei creditori ereditari (90/3=30). Si ottiene in questo modo il valore che spetterebbe in teoria ai singoli creditori (30). Di conseguenza:
– Tizio può soddisfarsi sui beni separati con preferenza rispetto agli altri, conseguendo la sua quota (30);
– Caio e Sempronio concorrono sui restanti 10, escludendo Mevio;
– sui beni non separati (90-40=50) concorrono Caio, Sempronio e Mevio ma nessuno dei tre ottiene soddisfazione integrale in quanto i crediti residui complessivi (25+25+50=100) sono superiori al valore dei beni non separati (90-40=50).
(4)
I creditori separatisti e quelli non separatisti che concorrono con i primi ai sensi dell’art. 514 c.2 del c.c. prevalgono sui legatari separatisti. Al contrario, i legatari separatisti prevalgono sui creditori non separatisti nelle restanti ipotesi.
(5)
Sono cause di prelazione il pegno v. 2784, il privilegio (v. art. 2745 del c.c.) o l’ipoteca (v. art. 2808 del c.c.), ad esclusione del pegno e dell’ipoteca concessi dell’erede (v. art. 518 c. 2 del c.c.).