(1)La rinunzia all’eredità 467, 468, 481, 524, 527, 552, 586, 683 c.c. deve farsi 374 n. 3 c.c. con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione 456 c.c., e inserita nel registro delle successioni 52, 53, 133 disp.att.(2)(3)(4).
La rinunzia fatta gratuitamente 461, 478 c.c. a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente 477, 478, 527, 674 c.c.(5).
Note
(1)
La rinuncia è un negozio giuridico formale, deve cioè essere compiuto con la forma prevista dalla legge a pena di nullità. Se non vengono rispettate le formalità previste dalla disposizione in commento la rinuncia è invalida: il rinunciante è da considerarsi ancora un chiamato all’eredità.
E’ altresì nulla, in quanto in contrasto con il divieto di patti successori (v. art. 458 del c.c.), la rinuncia fatta prima dell’apertura della successione.
(2)
Il comma è stato così modificato ai sensi dell’art. 146, D. Lgs. 19 febbraio1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).
(3)
L’inserimento nel registro delle successioni deve essere effettuato dal cancelliere o dal notaio che ha ricevuto la dichiarazione di rinuncia. Nel secondo caso il notaio deve, entro dieci giorni, depositare in cancelleria una copia autentica della rinuncia.
(4)
La mancata iscrizione nel registro delle successioni non determina la nullità della rinuncia ma l’atto non è opponibile ai terzi.
(5)
Ove il chiamato abbia rinunciato gratuitamente all’eredità, gli altri chiamati a cui l’eredità è stata devoluta possono completare l’iter formale previsto dal comma precedente affinché la rinuncia possa considerarsi valida.
Si ricordi, tuttavia, che:
– la donazione, la vendita o la cessione, che il chiamato all’eredità faccia dei suoi diritti di successione a favore di degli altri chiamati o ad alcuni di essi o a un estraneo, importa accettazione dell’eredità (v. art. 477 del c.c.);
– la rinuncia gratuita a favore di alcuni soltanto dei chiamati importa accettazione tacita dell’eredità (v. art. 478 c.c.).