Art. 521 – Retroattività della rinunzia

Chi rinunzia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato 524 ss.c.c.(1)(2).

Il rinunziante può tuttavia ritenere la donazione 769 ss. c.c. o domandare il legato 649 ss. c.c.(3) a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile 536 ss. c.c., salve le disposizioni degli articoli 551 e 552(4).

Note

(1)

La rinuncia ha effetto retroattivo: il chiamato all’erede che vi abbia rinunciato è considerato come se non fosse mai stato chiamato. Il principio è analogo a quello che vale in tema di accettazione (v. art. 459 del c.c.) e ne condivide la medesima funzione: l’erede succede al de cuius senza soluzione di continuità.

(2)

Restano validi gli atti di conservazione, di vigilanza, di amministrazione temporanea compiuti dal chiamato prima della rinuncia ai sensi dell’art. 460 del c.c..

(3)

La rinuncia all’eredità non obbliga il rinunziante ad abdicare anche al legato o alla donazione fatte in suo favore.

(4)

Ove il legato sia stato lasciato in sostituzione della quota di legittima a cui il legatario aveva diritto quale legittimario (è il c.d. legato in sostituzione di legittima di cui all’art. 551 del c.c.) o per il legato e la donazione in conto di legittima di cui all’art. 552 del c.c. si applicano del disposizioni di cui alle norme citate.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?