Art. 522 – Devoluzione nelle successioni legittime

(1)Nelle successioni legittime 565 c.c. la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante(2), salvo il diritto di rappresentazione 467 ss. c.c. e salvo il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 571. Se il rinunziante è solo, l’eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse(2).

Note

(1)

Nelle successioni legittime, la parte di eredità del rinunziante viene devoluta, nell’ordine:
– per rappresentazione (v. art. 467 ss. c.c.);
– in caso di concorso tra genitori o ascendenti e fratelli o sorelle, se entrambi i genitori rinunciano o non possono succedere, la loro quota di eredità si devolve agli ascendenti ulteriori ex art. 571 c.3 del c.c.;
– per accrescimento, ai sensi della disposizione in commento.

(2)

L’accettazione dell’eredità effettuata dal coerede determina in via automatica l’accettazione anche della quota pervenuta per accrescimento.

(3)

Qualora il rinunziante sia l’unico erede, l’eredità si devolve ai chiamati di ordine e grado ulteriore ai sensi degli articoli 566 ss. del c.c.. In mancanza di altri successibili, l’eredità si devolve allo Stato (v. art. 586 del c.c.), che non può rinunciarvi (c.d. erede necessario).

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