Art. 527 – Sottrazione di beni ereditari

(1)(2)I chiamati all’eredità, che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all’eredità stessa, decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia 476, 494 c.c..

Note

(1)

Si parla in proposito di accettazione legale, coatta o presunta: la legge collega ad un determinato comportamento, a prescindere da una manifestazione di volontà in tal senso del chiamato, le conseguenze proprie dell’accettazione. Il chiamato decade dalla possibilità di rinunziare all’eredità e si considera erede puro e semplice.
Per un’ulteriore ipotesi di accettazione legale si veda l’art. 485 c.1 del c.c..

(2)

Il chiamato deve essere consapevole che i beni appartengono all’eredità. La norma, quindi, non si applica ove il chiamato si appropri di tali beni credendoli erroneamente propri.

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