Quando il chiamato non ha accettato l’eredità 460, 470 ss. c.c. e non è nel possesso di beni ereditari 487 c.c.(1), il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione 456 c.c., su istanza delle persone interessate(2) o anche d’ufficio, nomina un curatore dell’eredità 460, 529 ss. c.c.(3)(4).
Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, è pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia(5) e iscritto nel registro delle successioni 52, 53, art. 781 del c.p.c. c.p.c., 193(6).
Note
(1)
La possibilità di nominare un curatore è limitata alle sole ipotesi in cui il chiamato non sia nel possesso dei beni ereditari poichè solo in questo caso il chiamato ha a disposizione tempi ristretti per accettare o meno l’eredità (v. art. 485 del c.c.) e, di conseguenza, limitato è il periodo in cui l’eredità rimane priva di titolare.
(2)
Legittimati alla proposizione dell’istanza di nomina sono tutti coloro che vi abbiano interesse, per esempio i chiamati in subordine, i creditori ereditari e quelli del chiamato.
(3)
Il comma è stato così modificato ai sensi dell’art. 145, D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).
(4)
L’incaricato svolge un ufficio di diritto privato, ossia pone in essere un’attività nell’interesse altrui adempiendo ad un compito attribuitogli dalla legge. Il curatore non ha potere rappresentativo, cioè agisce in nome proprio e nell’interesse altrui (tutti coloro che hanno interesse all’eredità).
(5)
La L. 24 novembre 2000, n. 340 (Legge di semplificazione 1999) ha abolito i fogli degli annunzi legali delle province, prevedendo quale unica forma di pubblicità la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(6)
Il decreto va notificato, a cura del cancelliere, al nominato il quale ha la facoltà di accettare o meno l’incarico. Nel primo caso è tenuto a prestare giuramento (v. l’ art. 193 disp. att. c.p.c.)