Art. 529 – Obblighi del curatore

(1)Il curatore è tenuto a procedere all’inventario dell’eredità 769 c.p.c.(2), a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima(3), ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal tribunale il danaro che si trova nell’eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione 531 c.c., 263, 782 c.p.c.(4).

Note

(1)

L’articolo è stato così modificato ai sensi dell’art. 144, D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).

(2)

L’inventario va redatto in conformità alle disposizioni degli articoli 769 ss. del c.p.c. al fine di determinare l’esatto ammontare del patrimonio ereditario al momento della nomina e per stabilire, al cessare dell’incarico, la sussistenza di eventuali responsabilità del curatore.

(3)

Il curatore ha la legittimazione attiva e passiva dell’eredità. Rientra tra i suoi compiti quello di rappresentare in giudizio le ragioni dell’eredità. Le sentenze pronunciate nei suoi confronti hanno efficacia di giudicato anche nei confronti dell’erede.

(4)

Al termine del suo incarico, il curatore deve procedere con il rendiconto. Il giudice può fissare a tal fine un termine e può revocare e sostituire il curatore.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?